19 Set D’ANDREA STUDIO LEGALE VINCE ANCORA UNA VOLTA IN CORTE D’APPELLO IN MATERIA DI CONTENZIOSO BANCARIO
LA DETTAGLIATA E COMPLETA DOCUMENTAZIONE OFFERTA AL GIUDICE SUPERA LA MANCATA DISPONIBILITA’ DEGLI ESTRATTI CONTO DELL’INTERO RAPPORTO BANCARIO.
La cliente di D’ANDREA STUDIO LEGALE, una nota società di servicing bancaria e finanziaria di rilievo nazionale, ne ha chiesto l’intervento per contestare il mancato riconoscimento del proprio credito, acquisito dalla banca titolare del rapporto in una operazione di cartolarizzazione, nei confronti della Curatela dell’eredità giacente aperta in seguito al decesso dell’imprenditore correntista della banca.
La mancata ammissione del credito, disposta anche dal Tribunale di Ancona in primo grado, si fondava sul consolidato principio secondo cui in materia di rapporti di conto corrente bancario, l’accertamento del credito, risultante dal saldo finale del conto corrente, richiede la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto, dall’accensione del conto alla sua estinzione, in modo da consentire la ricostruzione dell’intero rapporto contabile e contrattuale: in mancanza, il credito non viene riconosciuto.
D’ANDREA STUDIO LEGALE ha formulato appello nei confronti della decisione, che, innanzitutto ha superato il vaglio di ammissibilità secondo i rigorosi criteri dell’art. 342 bis c.p.c..
Inoltre, consapevole della mancata disponibilità dell’intera documentazione relativa agli estratti conto, è andato alla ricerca e ha utilizzato una serie di altri documenti attestanti l’esistenza di rapporti obbligazionari a carico del correntista e il loro ammontare, le cui appostazioni passive sarebbero dovute emergere dalle annotazioni degli estratti conto mancanti, richiamando su di essi l’attenzione dei Giudici.
La Corte, con sentenza N. 684/2019 del 10 maggio 2019 ha ritenuto che la documentazione comprovante l’origine delle obbligazioni pecuniarie a carico del correntista (nella specie si trattava di un contratto di finanziamento in valuta tedesca), unita alla corrispondenza tra le parti inerente l’esistenza e la consistenza monetaria del rapporto, consentisse di sopperire alla carenza dell’integrale ricostruzione contabile dello stesso per il tramite degli estratti conto.
La conseguenza è che la cliente, prima totalmente e irrimediabilmente esclusa dalla ripartizione dell’attivo dell’eredità giacente, ha così ottenuto la quasi integrale soddisfazione del proprio credito.
Ciò grazie ad un’attenta e certosina indagine e ricostruzione documentale da parte di D’ANDREA STUDIO LEGALE, in puntuale applicazione del principio dell’onere della prova.
La sentenza della Corte di Appello Civile di Ancona N. 684/2019, pubblicata il 10 maggio 2019 è visibile su questo stesso link.